Lo Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita, senza fini di lucro la libera, apartitica e apolitica Associazione denominata “ASSOCIAZIONE INGEGNERI CAMUNI” in sigla “A.I.C.”

 

Art. 2 – Sede dell’Associazione

L’Associazione ha sede in Darfo Boario Terme in piazza Medaglie d’Oro n.3/G.

 

Art. 3 – Finalità

L’Associazione ha lo scopo di: 

  • favorire la formazione e lo sviluppo dello spirito associativo, incentivando e facilitando i rapporti di collaborazione, solidarietà ed amicizia tra gli ingegneri della Valle Camonica;
  • valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità ed il prestigio della professione dell’Ingegnere, garantendo all’esercizio della stessa la più completa indipendenza, promovendo tutte le opportune azioni dirette a migliorare le norme che regolano l’attività e le condizioni della professione, in particolare nel territorio della Valle Camonica;
  • agevolare la partecipazione degli ingegneri camuni alla vita e alle attività dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia e collaborare con lo stesso;
  • collaborare con gli Ordini degli Ingegneri delle altre province, le Scuole, le Università e ogni altra associazione professionale, culturale ed imprenditoriale, nazionale od estera, nelle azioni di interesse alla categoria;
  • promuovere ogni iniziativa utile all’aggiornamento professionale anche mediante corsi, conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e favorire altresì l’interscambio di conoscenze ed esperienze fra gli iscritti; · intraprendere, in favore dei giovani ingegneri, opportune iniziative per agevolarne l’inserimento nell’attività professionale;
  • favorire e promuovere iniziative atte ad ampliare gli orizzonti professionali degli iscritti verso esperienze di più ampio respiro.

 

Art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

 

Art. 5 – Qualità dei soci e requisiti per l’appartenenza

Possono aderire all’Associazione Ingegneri Camuni, quali soci effettivi, tutti coloro che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria presso Politecnici e Università italiane, purché siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

  • essere residente in Valle Camonica o nelle Valli confluenti;
  • svolgere attività lavorativa in Valle Camonica o nelle Valli confluenti;
  • essere originario della Valle Camonica o delle Valli confluenti. 

Inoltre, possono essere soci effettivi anche stranieri che abbiano conseguito un titolo di studio equivalente a quello italiano purché sussista una delle condizioni precedentemente espresse. Possono essere soci onorari, senza elettorato attivo, coloro che si siano distinti per meriti particolari in attività che rientrino negli scopi dell’Associazione o che abbiano un legame di collaborazione con l’Associazione. Possono essere soci aspiranti, senza elettorato attivo, gli studenti iscritti almeno al quinto anno del corso di laurea di Ingegneria. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. Un socio decade qualora non ottemperi al pagamento del contributo associativo nella modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, quando si ponga in contrasto con le norme deontologiche della categoria o con le finalità dell’Associazione. In quest’ultimo caso l’allontanamento dall’AIC avverrà su proposta del Consiglio Direttivo e deliberato dell’Assemblea. Il socio che intenda recedere dall’ Associazione deve comunicare la propria decisione al Consiglio Direttivo, resta inteso che comunque nulla è dovuto al socio che recede (vedi art 37 C.C.)

 

Art. 6 – Obblighi

L’iscrizione impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto. Il socio è tenuto a corrispondere un contributo associativo per anno solare, la cui misura è fissata annualmente su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base delle spese necessarie per la gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità. I soci onorari e i soci aspiranti non sono tenuti al versamento del contributo associativo.

 

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione Ingegneri Camuni sono: 

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio del Revisori.

 

Art. 8 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta dagli iscritti all’A.I.C.. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, da altro socio nominato dal Presidente. Ha diritto di voto chi è socio effettivo ed è in regola con il versamento del contributo associativo. La votazione è per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto per le elezioni degli organi sociali e per decisioni disciplinari o su richiesta di almeno due quinti dei votanti.

 

Art. 9 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci: 

  1. determina l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, formulando voti e deliberando su questioni riguardanti l’attività della stessa;
  2. approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
  3. approva il rendiconto contabile annuale;
  4. approva il preventivo contabile dell’anno successivo e l’entità del contributo associativo;
  5. elegge ogni quattro anni gli altri Organi dell’associazione;
  6. modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto.

 

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata con almeno sette giorni di preavviso a mezzo di posta elettronica o in mancanza con qualsiasi mezzo, si riunisce in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci effettivi.

 

Art. 11 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

 

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composta da dieci soci effettivi eletti dall’Assemblea; in caso di parità di voti, è favorito il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’A.I.C. ovvero, a parità di tale anzianità, il candidato con maggiore anzianità di laurea; in caso di ulteriore parità decide l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo.

Il Consigliere assente senza valida giustificazione per tre volte, anche non consecutive nell’anno solare, decade automaticamente. Il Consiglio Direttivo può cooptare in sua vece un nuovo Consigliere. Il numero dei membri cooptati non potrà mai superare il numero degli eletti rimanenti.

Ogni Consigliere può recedere dal proprio mandato, in tal caso, si seguono le modalità del comma precedente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con cadenza almeno bimestrale oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

È composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e sei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno sei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.Le riunioni e le decisioni del Consiglio direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo: 

  1. elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente un Segretario e un Tesoriere;
  2. promuove e delibera le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire le finalità dell’Associazione;
  3. convoca l’Assemblea e cura l’esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
  4. redige la relazione sull’attività dell’Associazione, i bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente all’Assemblea dei soci;
  5. delibera l’ammissione di nuovi soci;
  6. propone all’Assemblea l’ammontare del contributo associativo;
  7. propone all’Assemblea l’allontanamento dei soci che non abbiano ottemperato alle finalità di cui all’art.3; 
  8. integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli in ordine fra i primi non eletti; i Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che provvederà alla conferma o alla elezione di altri Consiglieri.

 

Art. 13 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Dirige e promuove l’attività dell’AIC, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e rappresenta l’AIC in tutte le sedi; ha la firma sociale.

Rimane in carica quattro anni, è rieleggibile; propone al Consiglio Direttivo la nomina, all’interno dello stesso, di un Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le funzioni che sono state a lui affidate dai competenti organi associati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

Art. 14 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’Assemblea ordinaria; è composto da tre membri, soci effettivi, ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa dell’AIC e approva il bilancio consuntivo; il tesoriere è tenuto a dare visione di tutti gli atti contabili e di cassa, quando ne sia fatta richiesta dai Revisori.        

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni, è rieleggibile e rimane in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Le decisioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza. Quando un Revisore cessa dalla carica per qualsiasi motivo, gli subentra il primo candidato non eletto per numero di voti.

La carica di Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica.

 

Art. 15 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale ha inizio ogni 1 Novembre e si conclude il 31 Ottobre. Il bilancio annuale deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art. 16 – Finanziamento

Al finanziamento dell’associazione provvedono gli associati attraverso il contributo associativo, sono possibili altre forme di finanziamento proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall’Assemblea.

 

Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale residuo attivo che, qualora non destinato a finalità di utilità generale nell’ambito di attività similari a quelle proprie dell’Associazione, sarà devoluto ad associazioni benefiche. Per tale delibera, nonché per ogni modifica del presente statuto, di cui al precedente art.9, occorrerà comunque il voto favorevole della maggioranza dei soci effettivi.